Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno seguenti requisiti ( Art 98 ):

  • laurea magistrale LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74
  • laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23
  • diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni

COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA , di seguito denominato COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (CSE): soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui di seguito specificati :

1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100 ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

Il COORDINATORE PER L’ESECUZIONE non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie o esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.

2 Response to "Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione"

  1. La mancata indicazione nel PSC (piano di sicurezza) dei rischi connessi al montaggio dei parapetti nonche' l'assoluta mancanza di quelle specifiche misure di sicurezza indicate per la tipologia del lavoro da svolgere costituiscono evidenti profili di colpa ascrivibili al datore di lavoro dell'impresa esecutrice; il nesso di causalita' tra la condotta colposa del datore di lavoro e l'evento non e'interrotto da eventuali disposizioni erroneamente impartite dal preposto al lavoratore infortunatosi ed agli altri operai addetti, rappresentando l'ordine del preposto lo sviluppo consequenziale dell'originaria condotta colposa del datore di lavoro.

    La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha affermato i principi di diritto in precedenza indicati con ineccepibile percorso argomentativo.

    Quanto al primo, la Corte ha confermato la prospettazione accusatoria sottolineando come la mancata indicazione nel PSC (piano di sicurezza) dei rischi connessi al montaggio dei parapetti nonché l’assoluta mancanza di quelle specifiche misure di sicurezza indicate per la tipologia del lavoro da svolgere costituiscono evidenti profili di colpa ascrivibili al datore di lavoro dell’impresa esecutrice.

    Quanto al secondo, la Corte ha convincentemente ribadito il principio, applicandolo anche alla materia degli infortuni sul lavoro, secondo cui il nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro e l’evento non è interrotto da eventuali disposizioni erroneamente impartite dal preposto al lavoratore infortunatosi ed agli altri operai addetti, rappresentando l’ordine del preposto lo sviluppo consequenziale dell’originaria condotta colposa del datore di lavoro.

    In questo senso, la decisione della Corte si richiama ad una giurisprudenza che, seppur datata, è oggi attualissima se applicata al tema dei rapporti tra d.d.l. e suoi collaboratori. Ed infatti, deve essere ribadito anche nella materia degli infortuni sul lavoro che il nesso di causalità, in presenza di concorso di cause (art. 41 c.p.), non resta escluso dal fatto volontario altrui, cioè quando l'evento è dovuto anche all'imprudenza di un terzo o dello stesso offeso, poiché il fatto umano, involontario o volontario, realizza anch'esso un fattore causale, al pari degli altri fattori accidentali o naturali (Cass. pen., sez. IV, 26 maggio 1986, n. 4287, O., in Ced Cass. 172820; Cass. pen., sez. IV, 9 marzo 1989, n. 3603, S., in Ced Cass. 180738).

    Ne discende, pertanto, che anche nel caso in cui il preposto ponga in essere una condotta colposa che si pone, rispetto all’infortunio, in rapporto concausale, tale condotta non può escludere la responsabilità penale del datore di lavoro ove sia addebitabile a quest’ultimo una condotta colposa originaria, in quanto la condotta del preposto ne rappresenta uno sviluppo consequenziale.
    (Sentenza Cassazione penale 11/08/2010, n. 31679)

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